Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382
(Registrato
alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 - Registro n. 1 Pubblica istruzione,
foglio n. 316 - in GU 04.11.98)
Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni
Il Ministro
della Pubblica Istruzione
di
concerto con i
Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica
Vista la legge 23 agosto 1988, n.
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1- bis della legge 23
dicembre 1996, n. 649, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, secondo cui le norme dei decreti medesimi, in relazione ai settori interessati, sono applicate tenendo
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica; Considerato
che tra i settori indicati nei citati articoli sono compresi gli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292,
emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, con il quale sono stati individuati i datori di lavoro
nell'ambito scolastico;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3142 del 22 giugno 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato e integrato dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si
applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed
educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti
delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente decreto. I
predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni sono
appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito
delle istituzioni scolastiche ed educative statali si
intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto
del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292.
2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli
allievi delle istituzioni scolastiche ed educative
nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente
la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine,
apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi
siano effettivamente applicati alle strumentazioni o
ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque
computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della
determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa
discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei
laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra
hanno istituzionalmente carattere dimostrativodidattico.
Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da
elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il parametro di
riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia.
3. I datori di lavoro, negli ambiti di
competenza per quanto concerne le istituzioni scolastiche ed
educative statali e secondo quanto previsto dallo specifico accordo di
comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa
di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e
organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli
12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Restano fermi gli obblighi in materia di
prevenzione e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
gli obblighi di adempimento stabiliti dal decreto del
Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, recante norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti dal decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da
agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e
dal rumore.
Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione
1. Il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti
dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui
all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.
2. Il datore di lavoro può, altresì,
designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di
lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato
tra le seguenti categorie:
a) personale
interno all'unità scolastica provvisto di idonea
capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti
all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità
adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti
adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di
istituti.
4. Gruppi di istituti
possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di
integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo
individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita
convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura
degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza
previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno.
Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica
competente per territorio.
Art. 3. Documento relativo alla
valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro provvede alla
redazione del documento relativo alla valutazione dei
rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione
e di protezione, ove designato.
2. Nelle scuole statali il datore di lavoro,
al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della
collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli
immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti
alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.
Art. 4. Sorveglianza sanitaria
1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare
specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la
valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato
concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali
da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto,
il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli
effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626.
2. Nelle scuole statali l'individuazione del
medico competente è concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali
competenti per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un
medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le
strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.
Art. 5. Raccordo con gli enti locali
1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne
presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli
interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12,
primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di
lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma
12.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro,
sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione,
ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei
lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso
responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di
pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti
di obbligo.
Art. 6. Attività di informazione
e di formazione
1. Specifiche iniziative sono assunte
dall'amministrazione scolastica in ordine alla
formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti
individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono
all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione
dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo.
2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di addestramento del personale dipendente
sono altresì effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla
tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. I contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei
datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità in
data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
1997.
4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e formazione sono altresì definiti dagli
specifici accordi contrattuali.
Art. 7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 8. Istituzioni scolastiche ed
educative non statali
1. Il presente decreto trova applicazione
anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed
educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente
all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai
predetti fini per datore di lavoro si intende il
soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore
sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende
il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo
353. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Il Ministro della pubblica istruzione
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Ministro della sanità
Il Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Flick